CER delle Valli
Risposte alle domande più frequenti
Le FAQ di questa pagina sono state pensate per offrirti risposte chiare, dettagliate e immediate alle domande più frequenti, così da aiutarti a comprendere meglio i servizi disponibili, le opportunità offerte e le modalità di adesione alle Comunità Energetiche Rinnovabili della Valsassina.
Ogni risposta è formulata per garantirti informazioni precise e aggiornate, semplificando l’accesso alle risorse e riducendo ogni dubbio.
Se non trovi ciò che cerchi o hai bisogno di ulteriori chiarimenti, puoi sempre contattarci direttamente: siamo a disposizione per offrirti assistenza personalizzata.
Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un'associazione tra cittadini, imprese, enti pubblici e privati che collaborano per produrre, condividere e consumare energia rinnovabile a livello locale, promuovendo la sostenibilità ambientale e l’autoconsumo collettivo.
Le CER hanno l’obiettivo di:
- Produrre e condividere energia rinnovabile generata da impianti locali, come fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biomasse.
- Favorire l’autoconsumo collettivo, consentendo ai membri di utilizzare direttamente l’energia prodotta all'interno della comunità.
- Ridurre i costi energetici per famiglie, imprese e enti pubblici, grazie alla condivisione dell’energia e agli incentivi previsti dalla normativa.
- Diminuire l’impatto ambientale, abbattendo le emissioni di CO₂ e contribuendo agli obiettivi di transizione energetica.
- Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese alla gestione dell’energia, incentivando la consapevolezza e l’innovazione nel settore energetico.
- Sviluppare un modello energetico locale e sostenibile, aumentando l’indipendenza dalle fonti fossili e dai mercati energetici tradizionali.
Le finalità principali delle CER sono:
- Creare un sistema energetico più equo e decentralizzato, in cui i benefici dell’energia rinnovabile siano distribuiti tra i membri della comunità.
- Supportare l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, favorendo interventi per ridurre i consumi e migliorare la sostenibilità delle strutture.
- Accedere a incentivi e finanziamenti pubblici, come quelli previsti dal Decreto CACER e dal Conto Termico 3.0, per sostenere la realizzazione di impianti rinnovabili e progetti energetici locali.
- Rafforzare la resilienza energetica del territorio, riducendo la dipendenza da fornitori esterni e migliorando la stabilità della rete elettrica.
- Favorire lo sviluppo economico locale, creando opportunità per imprese del settore edile, installatori e fornitori di servizi legati alle energie rinnovabili.
Possono aderire alla CER con il ruolo di consumatore, produttore o prosumer:
- Cittadini e famiglie
- Piccole e medie imprese
- Enti pubblici e amministrazioni locali
- Associazioni e cooperative
- Enti del terzo settore
No, le Grandi Imprese non possono diventare membri di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Secondo la definizione della Commissione Europea, un'azienda è considerata una Grande Impresa se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
- Ha più di 250 dipendenti
- Genera un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro
- Ha un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro
I proprietari di tetti o lastrici solari possono offrire la propria superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER). In questo caso, il titolare non deve sostenere alcun costo per l'installazione e la gestione dell'impianto, che verrà realizzato e gestito direttamente dalla comunità.
In cambio della concessione della superficie, il proprietario riceve un compenso economico stabilito da un apposito contratto e, in alcuni casi, può beneficiare di una quota dell'energia prodotta dall'impianto, con condizioni definite nell'accordo tra le parti.
- Prosumer: è un membro della Comunità Energetica Rinnovabile che produce e consuma energia, ad esempio installando un impianto fotovoltaico e condividendo l’energia con la comunità.
- Consumer: è un partecipante che consuma l’energia condivisa all’interno della CER, senza però produrla direttamente.
- Producer: è un soggetto che produce energia da fonti rinnovabili e la mette a disposizione della comunità, senza poterla autoconsumare direttamente.
- Risparmio sulle bollette grazie all’autoconsumo collettivo e agli incentivi
- Riduzione delle emissioni inquinanti e maggiore sostenibilità
- Accesso a finanziamenti e contributi per la realizzazione di impianti rinnovabili
- Partecipazione attiva alla transizione energetica e valorizzazione del territorio
Le CER possono beneficiare di due principali incentivi per l'energia condivisa, previsti dal Decreto CACER e gestiti dal GSE:
- Tariffa incentivante sul consumo condiviso: Il GSE riconosce un incentivo per l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili (FER) e condivisa tra i membri della CER. Questa tariffa incentivante, compresa tra 100 e 130 €/MWh, viene erogata per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto e calcolata direttamente dal GSE. L’obiettivo è sostenere l'autoconsumo virtuale e favorire la diffusione di energia rinnovabile all’interno delle comunità energetiche.
- Corrispettivo di valorizzazione dell’energia autoconsumata: L'ARERA definisce un ulteriore corrispettivo per l’energia condivisa all’interno della CER, attualmente pari a circa 8 €/MWh.
Oltre a questi incentivi, l'energia prodotta dagli impianti rinnovabili ma non autoconsumata rimane nella disponibilità del produttore e può essere venduta sul mercato libero. In alternativa, è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato, che garantisce una valorizzazione a prezzo di mercato.
Si. Oltre alle tariffe incentivanti previsti dal Decreto CACER le CER possono accedere a diversi incentivi e agevolazioni, tra cui:
- Contributi del PNNR per la realizzazione di impianto nei comuni sotto i 5000 abitanti
- Conto Termico 3.0, che finanzia interventi di efficienza energetica e impianti rinnovabili.
- Bandi regionali e nazionali per lo sviluppo di infrastrutture energetiche sostenibili.
Il contributo in conto capitale previsto dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è destinato a sostenere lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dell’autoconsumo collettivo.
Il beneficiario del contributo è il soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione di un impianto di produzione da fonti rinnovabili, con una potenza fino a 1 MW, inserito in una CER e ubicato in un Comune fino a 50.000 abitanti. Possono accedere al contributo:
- Enti pubblici e amministrazioni locali, come Comuni, Province e Regioni, per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo.
- Piccole e medie imprese (PMI), per incentivare la produzione e la condivisione dell’energia rinnovabile.
- Associazioni, cooperative e organizzazioni del terzo settore, che partecipano alla CER e promuovono iniziative di sostenibilità energetica.
- Cittadini e gruppi di autoconsumo collettivo, purché aderiscano a una CER e rispettino i criteri di condivisione dell’energia previsti dalla normativa.
Il finanziamento copre una quota parte dei costi di investimento per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e l’adeguamento delle infrastrutture energetiche, con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica e ridurre i costi dell’energia per i partecipanti.
Per accedere al contributo, è necessario rispettare i requisiti previsti dai bandi pubblici e dalle disposizioni del GSE.
Il contributo in conto capitale del PNRR copre il 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER (Fonti di Energia Rinnovabile), entro i limiti delle spese ammissibili e in base alla potenza dell’impianto.
Gli importi massimi riconosciuti sono:
- 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW
- 1.200 €/kW per impianti da 20 kW a 200 kW
- 1.100 €/kW per impianti da 200 kW a 600 kW
- 1.050 €/kW per impianti da 600 kW a 1.000 kW
L'IVA non è considerata ammissibile, a meno che non sia non recuperabile secondo la normativa
Le spese ammissibili per il contributo in conto capitale del PNRR riguardano i costi sostenuti per la realizzazione di impianti FER (Fonti di Energia Rinnovabile) e infrastrutture connesse, nei limiti stabiliti dalla normativa.
Le principali spese ammissibili includono:
- Acquisto e installazione di impianti FER (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse, biogas, geotermico).
- Sistemi di accumulo per l’energia rinnovabile (batterie e tecnologie di storage).
- Infrastrutture per la connessione alla rete elettrica, comprese cabine di trasformazione e sistemi di gestione dell’energia.
- Software e piattaforme digitali per il monitoraggio e la gestione dell’energia prodotta e condivisa.
- Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione e installazione degli impianti.
- Progettazione, studi di fattibilità e consulenze tecniche funzionali alla realizzazione dell’intervento.
- Costi di sicurezza e collaudo per garantire il corretto funzionamento dell’impianto.
Spese NON ammissibili:
- IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile secondo la normativa fiscale.
- Oneri finanziari, spese amministrative e generali, non direttamente collegate alla realizzazione dell’impianto.
- Acquisto di terreni o immobili.
Per accedere al contributo, le spese devono essere documentate e conformi ai criteri stabiliti dal GSE e dal PNRR.
La richiesta per il contributo a fondo perduto del PNRR deve essere presentata dal soggetto beneficiario, ovvero colui che realizza l’impianto rinnovabile all’interno della CER. Possono accedere al contributo enti pubblici, PMI e soggetti del terzo settore, purché l’impianto sia situato in un comune fino a 50.000 abitanti.
La domanda per il contributo deve essere presentata tramite la piattaforma GSE, accedendo al portale SPC – Comunità Energetiche e Autoconsumo, disponibile nell'area clienti. Il termine per l’invio è il 30 novembre 2025, salvo eventuali proroghe o esaurimento anticipato delle risorse. Per completare la richiesta, è necessario fornire la documentazione richiesta, tra cui il progetto dell’impianto, i dati catastali e la stima dei costi, seguendo la procedura guidata sulla piattaforma.
No, la tariffa incentivante non è applicabile all’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che hanno usufruito del Superbonus. Tuttavia, questi impianti mantengono il diritto a ricevere il contributo ARERA per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.
È invece possibile ottenere la tariffa incentivante nel caso in cui si sia beneficiato delle detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie (ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – DPR 917/1986). Tuttavia, tali impianti non possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso il contributo PNRR.
Sì. Nel caso in cui l’impianto risulti beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE per l’energia condivisa all’interno della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) viene ridotta proporzionalmente in funzione della percentuale di cofinanziamento ricevuta. In particolare, nel caso limite di un 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.
La normativa stabilisce questa riduzione per evitare un doppio beneficio economico, tuttavia, anche con questa rimodulazione, l’adesione alla CER rimane vantaggiosa, in quanto:
- Si continua a beneficiare di una tariffa incentivante sull’energia condivisa.
- Si ottiene un supporto economico iniziale per l’installazione dell’impianto.
- Si riducono i tempi di recupero dell’investimento grazie ai contributi ricevuti.
La ripartizione degli incentivi ricevuti per l'energia condivisa avviene secondo il Regolamento interno stabilito da ogni CER.
In genere, l'incentivo viene suddiviso in modo proporzionale al contributo di ciascun membro alla produzione e condivisione dell'energia. Più un membro contribuisce alla generazione di energia condivisa, maggiore sarà la quota dell’incentivo che riceverà. Tuttavia, le modalità di distribuzione possono variare a seconda delle regole adottate dalla CER.
No, l'energia autoconsumata non beneficia di alcun incentivo. Il vantaggio economico per chi autoconsuma è dato dal risparmio in bolletta, poiché non deve acquistare quell'energia dalla rete elettrica.
Ogni produttore all'interno della CER può decidere se vendere l'energia in eccesso direttamente sul mercato libero oppure optare per un contratto con il GSE, che la remunera in base alle tariffe stabilite dall'ARERA.
Gli incentivi generati all'interno di una CER portano diversi benefici economici per i membri, distribuiti secondo le regole stabilite dal regolamento della comunità. Questi possono includere:
- Riduzione delle bollette per i membri grazie all'autoconsumo dell’energia condivisa
- Compensazione per i produttori di energia in base al loro contributo alla comunità
- Reinvestimento in nuovi impianti e infrastrutture per migliorare la sostenibilità e l’efficienza della comunità
Per ottenere la tariffa incentivante e il contributo ARERA, la richiesta deve essere presentata dal soggetto Referente della CER, che può essere il legale rappresentante della CER o un ente delegato per la gestione amministrativa.
Il processo avviene tramite il portale GSE, con l’invio della documentazione necessaria e il rispetto delle procedure stabilite dal Decreto CACER e prevede:
- La registrazione della comunità sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
- L’invio della richiesta ufficiale per il riconoscimento della configurazione e l’accesso agli incentivi
- La presentazione della documentazione richiesta, che deve essere completa e conforme alle normative
- Il monitoraggio dell’iter della richiesta fino all’approvazione da parte del GSE
L’accesso agli incentivi è vincolato al rispetto delle regole stabilite dal Decreto CACER e dal GSE, quindi è importante seguire attentamente le procedure per ottenere i benefici previsti per le CER.
Una CER intesa come associazione senza scopo di lucro, può essere finanziata attraverso diverse fonti di sostegno economico, che ne garantiscono la sostenibilità e lo sviluppo:
- Fondi pubblici e incentivi: le CER possono accedere a contributi statali e regionali, come il Conto Termico, i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e bandi regionali dedicati alla transizione energetica.
- Contributi dei membri: i partecipanti alla CER (prosumer, consumer, enti pubblici, imprese) possono versare quote associative o contributi finalizzati alla gestione e sviluppo della comunità.
- Investimenti privati: Collaborazioni con ESCO (Energy Service Company), aziende del settore energetico e istituti finanziari possono favorire la realizzazione di impianti rinnovabili e infrastrutture energetiche condivise.
Sì, è possibile cumulare il credito d’imposta Transizione 5.0 con le tariffe premio del GSE per l’energia condivisa, anche se entrambe le agevolazioni si riferiscono allo stesso impianto. Questo è consentito a condizione che il credito d’imposta riguardi esclusivamente l’investimento iniziale per la realizzazione dell’impianto, mentre la tariffa premio sia legata all’energia effettivamente condivisa all’interno della Comunità Energetica. È inoltre fondamentale che la somma complessiva dei benefici ottenuti non superi il 100% del costo sostenuto, soprattutto in presenza di altri incentivi pubblici come il Conto Termico o eventuali fondi regionali.
No, la tariffa incentivante non è applicabile all'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che hanno usufruito del Superbonus. Tuttavia, questi impianti mantengono il diritto a ricevere il contributo ARERA per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.
Un impianto è incentivabile se:
- ha potenza inferiore o uguale a 1 MW;
- è entrato in esercizio non prima del 15/12/2021 (incluso);
- qualora fosse entrato in esercizio tra il 16/12/2021 e il 23/01/2024 inclusi, possiede idonea documentazione sul suo inserimento in CACER;
- è collegato alla medesima cabina primaria;
- non ha acceduto alla detrazione Superbonus 110% o ad altre forme di incentivazione;
- risulta essere costruito a norma e se ne possiede idonea documentazione.
I lavori di realizzazione dell’impianto devono essere completati entro il 30 giugno 2026. L’impianto deve entrare in esercizio entro 24 mesi dalla data di completamento dei lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Si intende la data in cui sono state ultimate l’installazione dell’impianto e tutte le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della sua connessione alla rete elettrica.
La data di entrata in esercizio corrisponde alla data in cui si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, mentre la data di entrata in esercizio commerciale indica l’inizio il periodo di incentivazione.
Sì, è possibile accedere al Bando PNRR e richiedere il contributo in conto capitale, a condizione che l’impianto fotovoltaico sia inserito in una configurazione di autoconsumo collettivo o Comunità Energetica Rinnovabile (CER), per la quale sia attivo il contratto con il GSE per l’erogazione della tariffa incentivante.
Le CER possono sfruttare diverse tecnologie per la produzione e gestione dell’energia, tra cui:
- Impianti FER
- Sistemi di accumulo energetico (batterie) per ottimizzare l’uso dell’energia prodotta
- Piattaforme digitali di gestione per il monitoraggio e la condivisione dell’energia
Le CER possono includere diverse Fonti di Energia Rinnovabile (FER) per la produzione e condivisione di energia pulita. Gli impianti FER ammessi sono:
- Fotovoltaico: impianti che producono energia dal sole.
- Eolico: turbine che sfruttano il vento per generare elettricità.
- Idroelettrico: centrali che trasformano l’energia dell’acqua in elettricità.
- Biomasse e biogas: impianti che utilizzano materiale organico per produrre energia.
- Geotermico: impianti che sfruttano il calore della terra per generare elettricità o riscaldamento.
L’integrazione di più tecnologie consente di ottimizzare l’energia prodotta e migliorare l’autosufficienza energetica della CER.
Quali sono i principali requisiti degli impianti di produzione che possono accedere alle CER?
Gli impianti di produzione che vogliono far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) devono rispettare specifici criteri:
- Fonti rinnovabili: devono essere alimentati da fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse, biogas o geotermico.
- Potenza: devono rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente, in base agli incentivi GSE e alla configurazione della CER.
- Ubicazione: devono essere connessi alla stessa cabina primaria di riferimento della CER, per garantire la condivisione locale dell’energia.
- Data di entrata in esercizio: possono partecipare impianti nuovi o attivati dopo il 16 dicembre 2021, salvo diverse disposizioni normative.
- Gestione dell’energia: l’energia prodotta deve essere destinata all’autoconsumo e alla condivisione tra i membri della CER, secondo le regole stabilite dal GSE.
- Accesso agli incentivi: gli impianti devono rispettare i requisiti del Decreto CACER e del Conto Termico 3.0, oltre alle normative nazionali e regionali. Inoltre:
- L'impianto non deve aver ricevuto un contributo superiore al 40% per la sua realizzazione.
- Non sono ammessi impianti che prevedano lo scambio sul posto
- Titolarità: possono appartenere a cittadini, imprese, enti pubblici o ESCO, purché aderiscano alle regole di gestione della CER e alla condivisione dell’energia.
Sì, è possibile integrare un sistema di accumulo all’interno di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). L’installazione di batterie consente di ottimizzare l’uso dell’energia rinnovabile prodotta dagli impianti, migliorando l’autoconsumo e la condivisione dell’energia tra i membri della comunità.
L’integrazione di un sistema di accumulo in una CER offre numerosi benefici, migliorando la gestione e l’efficienza dell’energia condivisa:
- Maggiore autoconsumo: L’energia prodotta in eccesso durante il giorno viene immagazzinata e utilizzata quando necessario, riducendo la dipendenza dalla rete e ottimizzando i consumi.
- Stabilità della rete: Migliora la gestione dei flussi energetici, evitando sprechi, riducendo i picchi di domanda e garantendo un utilizzo più efficiente dell’energia rinnovabile.
- Accesso agli incentivi: Gli impianti dotati di sistemi di accumulo possono beneficiare di specifici incentivi per le CER, nel rispetto delle normative del GSE e delle disposizioni vigenti.
L’inserimento di un sistema di accumulo deve essere compatibile con le regole della CER e rispettare i requisiti tecnici per la gestione dell’energia condivisa.
Sì, una colonnina di ricarica per veicoli elettrici può far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), a condizione che sia collegata a un POD (Punto di Prelievo dell’energia elettrica) all’interno della stessa cabina primaria della CER.
Non esiste una potenza minima per gli impianti che vogliono aderire a una CER. Anche un impianto di piccole dimensioni, come quelli domestici da 3 kW o 6 kW, può partecipare e contribuire alla condivisione dell’energia rinnovabile. Al contrario, la legge prevede un limite massimo di potenza per singolo impianto, pari a 1 MWp. Oltre questa soglia, non è possibile accedere agli incentivi previsti per le CER.
Ricordiamo che per ottenere gli incentivi del GSE, oltre a rispettare il limite massimo di potenza, l’impianto deve essere:
- alimentato da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse).
- connesso alla stessa cabina primaria della CER.
- entrato in esercizio dopo il 16 dicembre 2021 o essere un impianto di nuova realizzazione.
Sì, è possibile entrare a far parte di una CER anche se non si possiede un impianto fotovoltaico. Puoi partecipare come consumatore di energia, beneficiando dell'energia prodotta e condivisa all’interno della comunità, anche se non possiedi un impianto e ottenere ugualmente i benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia rinnovabile, indipendentemente dal fatto che tu possieda o meno un impianto fotovoltaico.
Un impianto di produzione da energia rinnovabile detenuto da una CER è un impianto che la comunità possiede direttamente o di cui ha la piena disponibilità attraverso un titolo giuridico valido. Questo può includere la proprietà dell’impianto oppure l’utilizzo garantito tramite usufrutto, comodato d’uso, contratti di locazione o altre forme contrattuali che consentano alla CER di gestire e condividere l’energia prodotta senza vincoli che ostacolino il raggiungimento degli obiettivi.
Sì, ma con alcune limitazioni. Gli impianti installati per adempiere agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione possono accedere agli incentivi solo per la quota di potenza eccedente quella necessaria per rispettare tali obblighi.
Di conseguenza, la tariffa premio non sarà riconosciuta sull’energia elettrica prodotta dalla quota di potenza obbligatoria per legge.
No, non è obbligatorio modificare il contratto esistente se non si intende includere l’impianto attuale nella CER. In tal caso, è possibile aderire alla comunità energetica come prosumer con la sola nuova sezione: il GSE sarà in grado di distinguere i dati di produzione e consumo tra le due sezioni.
Se invece si desidera far confluire anche l’impianto esistente nella CER, sarà necessario passare da Scambio sul Posto (SSP) al Ritiro Dedicato (RID) anche per quella sezione
Per aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile, è necessario:
- Verificare la compatibilità con i requisiti normativi e territoriali.
- Compilare la richiesta di adesione e sottoscrivere il regolamento della comunità.
- Partecipare attivamente al progetto, scegliendo il proprio ruolo (produttore, consumatore o prosumer).
- Collegarsi agli impianti condivisi e iniziare a beneficiare dei vantaggi della CER.
No, un soggetto non può aderire contemporaneamente a due diverse Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) per la stessa fornitura elettrica.
Secondo la normativa vigente, ogni POD (Punto di Prelievo dell’energia elettrica) può essere associato a una sola CER alla volta, per garantire il corretto calcolo degli incentivi e la gestione dell’energia condivisa.
Tuttavia, un soggetto con più utenze elettriche (POD distinti) può aderire a diverse CER con forniture diverse. Ad esempio, se un’azienda o un ente possiede più sedi con contratti di fornitura separati, ogni sede potrebbe aderire a una CER diversa, a seconda della cabina primaria di riferimento.
Per sapere a quale cabina primaria (AT/MT) è collegato il tuo impianto, puoi consultare il sito del GSE nella sezione dedicata alla mappatura delle cabine primarie. Inserendo il POD del tuo contatore, potrai identificare la cabina di riferimento e verificare se il tuo impianto soddisfa i requisiti per aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER).
Il GSE ha reso disponibile una mappa interattiva delle cabine primarie, accessibile al seguente link: https://mappe.gse.it/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=7cdfc4cfb0bb4beead292e9290fdeebd
La comunicazione dei dati catastali è necessaria per verificare la localizzazione dell’utenza elettrica e accertare che l’immobile rientri nei requisiti previsti per l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER).
I dati catastali servono per:
- Confermare l’appartenenza alla cabina primaria di riferimento, come richiesto dalla normativa sulle CER.
- Garantire la corretta gestione amministrativa e fiscale degli incentivi erogati dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
- Assicurare la trasparenza e il rispetto delle regole di adesione, evitando sovrapposizioni o incongruenze con altre configurazioni energetiche.
Fornire la bolletta elettrica è essenziale per:
- Verificare il codice POD, necessario per identificare il punto di prelievo e confermare l’idoneità all’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER).
- Analizzare i consumi energetici, così da ottimizzare la gestione dell’energia condivisa.
- Accedere agli incentivi del GSE, che richiedono dati aggiornati sui consumi.
- Garantire una corretta registrazione nella CER, assicurando che ogni utente rientri nella cabina primaria di riferimento.
Inoltre la bolletta elettrica consente l’analisi dei consumi aiuta inoltre a pianificare eventuali interventi di efficienza energetica e a individuare soluzioni per massimizzare i vantaggi economici per i membri della Comunità Energetica.
Il POD (Point of Delivery) è un codice univoco che identifica in modo preciso il punto fisico di fornitura dell’energia elettrica di un’utenza. È un codice alfanumerico composto da 14 o 15 caratteri, assegnato dal distributore di energia e utilizzato per identificare il contatore e la rete a cui è collegato.
Il codice POD si trova:
- Sulle bollette della luce, generalmente nella sezione dedicata ai dati della fornitura.
- Sul display del contatore elettronico, se previsto dal modello installato.
Il codice POD è composto da:
- IT indica il paese di riferimento (Italia).
- Tre lettere identificano il distributore locale di energia (es. ENE per Enel Distribuzione, AEM per A2A, ecc.).
- Un numero di 8 cifre identifica in modo univoco l’utenza.
- Un carattere finale opzionale presente in alcuni casi per controllo.
Esempio di POD: IT001E12345678
- Serve per attivare, disattivare o modificare un contratto di fornitura elettrica.
- È richiesto per aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e beneficiare della condivisione dell’energia.
- Viene utilizzato per identificare correttamente il punto di prelievo o immissione di energia nella rete.
Puoi trovare i consumi energetici degli ultimi 12 mesi nella tua bolletta della luce, generalmente nella sezione "Dati fornitura" o "Storico consumi".
A seconda del fornitore, questa informazione può essere indicata come:
- Storico consumi annuali
- Consumo annuo (kWh)
- Riepilogo consumi ultimi 12 mesi
Se non disponi della bolletta con i consumi energetici degli ultimi 12 mesi, puoi recuperare queste informazioni attraverso diverse opzioni:
- Richiedere una copia al tuo fornitore di energia: contatta il servizio clienti della tua compagnia elettrica e richiedi l’invio della bolletta completa o dello storico dei consumi.
- Accedere all’area clienti online: la maggior parte dei fornitori offre un’area riservata sul proprio sito web o app, dove puoi consultare e scaricare le bollette utilizzando le credenziali personali.
- Verificare sul Portale Consumi ARERA: se il tuo fornitore aderisce ai servizi digitali, puoi accedere al Portale Consumi ARERA, che fornisce i dati storici sui consumi energetici. Per accedere, è necessario autenticarsi con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) all’indirizzo: https://www.consumienergia.it/portaleConsumi/
Possono aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e beneficiare degli incentivi offerti dal GSE sia il proprietario di un immobile che l’affittuario, a condizione che siano titolari di un POD (Punto di Prelievo per l’energia elettrica). L’adesione alla CER dipende dal titolare del contratto di fornitura elettrica, indipendentemente dalla proprietà dell’immobile, con modalità diverse a seconda del ruolo ricoperto:
- Proprietario: può partecipare come prosumer, installando impianti per la produzione di energia rinnovabile o mettendo a disposizione l’immobile per interventi di efficientamento energetico e condivisione dell’energia.
- Affittuario: può aderire alla CER come consumer, beneficiando dell’energia rinnovabile condivisa, a condizione che il contratto di fornitura elettrica sia intestato a lui e che abbia il consenso del proprietario se richiesto dalla regolamentazione locale.
Per aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), è necessario presentare alcuni documenti che variano in base al ruolo del partecipante (prosumer, consumer o producer). In generale, i principali documenti richiesti sono:
- Documenti anagrafici e contrattuali:
- Documento d’identità del titolare della fornitura elettrica (carta d’identità o passaporto).
- Codice fiscale (per persone fisiche) o Partita IVA (per aziende e enti).
- Visura camerale (se il richiedente è un’impresa o un ente).
- Dati tecnici della fornitura elettrica:
- Codice POD (Punto di Prelievo dell’energia elettrica), reperibile sulla bolletta della luce.
- Ultima bolletta dell’energia elettrica, per verificare il contratto e la potenza impegnata.
- Dati catastali dell’immobile:
- Estremi catastali dell’immobile in cui è attiva la fornitura elettrica.
- Titolo di possesso (proprietà, locazione o altro) per confermare il diritto di utilizzo dell’utenza energetica.
- Documenti tecnici per i produttori di energia (Prosumer e Producer):
- Scheda tecnica dell’impianto fotovoltaico o di altra fonte rinnovabile.
- Certificato di conformità dell’impianto rilasciato dall’installatore.
- Autorizzazione all’immissione in rete, se prevista.
- Moduli di adesione e dichiarazioni:
- Domanda di adesione alla CER, con l’accettazione del regolamento.
Dichiarazione di impegno al rispetto delle regole di condivisione dell’energia.
No, non è necessario cambiare fornitore di energia per entrare in una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Puoi mantenere il tuo attuale contratto e, se lo desideri, cambiarlo in futuro senza che questo influisca sulla tua partecipazione alla comunità.
Sì, puoi uscire da una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) in qualsiasi momento, perché la partecipazione è volontaria e aperta. Rimarrai comunque libero di gestire la tua fornitura di energia come qualsiasi altro utente.
Tuttavia, ogni CER ha un Regolamento interno, che potrebbe prevedere eventuali condizioni o costi per l’uscita. Ti consigliamo di verificare queste regole prima di aderire, così da essere sempre consapevole delle modalità di ingresso e uscita dalla comunità.
Per completare l’accreditamento, è necessario presentare la seguente documentazione.
Se il richiedente è un consumatore, sono richiesti i seguenti documenti:
- Documento d’identità valido del membro (se privato) o del legale rappresentante dell’azienda (se persona giuridica).
- Visura catastale dell’edificio corrispondente al POD per cui si richiede l’ammissione. Se si aggiungono più POD, è necessario fornire la visura catastale di ciascun edificio coinvolto.
- Una bolletta recente relativa al POD da inserire nella CER.
- Visura camerale (solo per persone giuridiche).
I prosumers, invece, devono fornire sia documentazione amministrativa/fiscale che tecnica.
Documenti amministrativi/fiscali
- Codice Censimp e identificativo RC Terna (registrazione dell’impianto sul portale Gaudì di Terna).
- Schema elettrico unifilare firmato dal progettista, con indicazione di eventuali batterie di accumulo e inserzioni dei contatori.
- Regolamento d’esercizio validato.
- Licenza fiscale/codice ditta per il rilascio della licenza di officina elettrica (solo per impianti > 20 kW).
-ÌVerbali di attivazione dei contatori (per impianti potenziati, verbali di tutte le attivazioni effettuate).
- Documentazione relativa a eventuali contributi ricevuti per la realizzazione dell’impianto.
- Preventivo di spesa per la realizzazione dell’impianto e dettagli sull’eventuale finanziamento richiesto.
Documenti tecnici dell’impianto
- Foto dell’etichetta dei moduli fotovoltaici (se presenti più modelli, includere le immagini di tutti i modelli installati).
- Elenco dei numeri di serie di tutti i moduli fotovoltaici installati.
- Foto dell’etichetta degli inverter (se presenti più modelli, includere le immagini di tutti i modelli installati).
- Foto dell’etichetta dei sistemi di accumulo (se presenti più modelli, includere le immagini di tutti i modelli installati).
Le configurazioni sono aree geografiche definite in base alle linee guida dell’Autoconsumo Diffuso, come stabilito dal Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD). Queste configurazioni si trovano nelle zone servite dalle Cabine Primarie situate nella Provincia di Sondrio e di Como, con la possibilità di espandersi in altre aree in futuro.
Ogni configurazione comprende un gruppo di utenze, sia produttori che consumatori, collegati alla stessa cabina primaria. La cabina primaria è il punto di riferimento per la gestione dell’energia all’interno della configurazione, infatti in una CER zonale, il bilancio energetico e la gestione degli incentivi sono calcolati per ciascuna configurazione, che opera come un'unità indipendente, anche se fa parte di una CER più grande.
L’incentivo ricevuto dalla Comunità Energetica Rinnovabile, fino ad un valore di energia condiviso del 55%, viene suddiviso tra i membri secondo criteri chiari e trasparenti:
- 20% ai consumatori, in base alla quantità di energia usata nelle ore diurne (fascia F1). Se i dati non sono disponibili automaticamente, si potranno usare le bollette o un’autocertificazione.
- 50% ai produttori e ai prosumer (cioè chi produce e consuma energia), in proporzione all’energia immessa e condivisa nella CER.
- Almeno 20% a favore del territorio, donato a enti del Terzo Settore per sostenere progetti sociali o ambientali scelti dal Consiglio Direttivo.
- Fino al 10% per i costi di gestione
Utilizzato per coprire le spese di funzionamento dell’Associazione.
Per una condivisione di energia superiore al 55%, sarà considerata anche la parte di incentivo generata dall’energia in eccesso, secondo le modalità previste dal regolamento.
Una volta compilata la richiesta online, completa della documentazione necessaria, si riceve una mail di conferma, contenente la Scheda di Iscrizione da sottoscrivere per completare il processo di adesione.
La richiesta viene quindi inserita nell’elenco dei candidati all’ammissione, che sarà esaminato dal Consiglio Direttivo della CER, il quale si riunisce periodicamente per valutare e deliberare sull’ingresso dei nuovi membri.
Solo dopo l’approvazione formale da parte del Consiglio, l’adesione sarà considerata effettiva.
